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Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003:
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008
(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)
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Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento - 25 giugno 2009
(G.U. n. 149 del 30 giugno 2009)
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Il Provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008, in scadenza il 15 dicembre 2009, ha definito che tutte le aziende, private o pubbliche devono adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione (autenticazione informatica) e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema, nominati appositamente. Da tale obbligo sono escluse le sole aziende che dimostrino di avere dati personali di terzi sui propri sistemi informatici, riconducibili alle sole normali attività contabili amministrative (contabilità clienti e fornitori).
Computer Design Srl ha reso disponibile per i propri clienti, uno strumento in grado di rispondere a tali importanti richieste.
E’ composto di un’appliance Hardware e da un software appositamente sviluppato, si integra in modo trasparente all’interno di qualsiasi rete e non interferisce con il normale funzionamento dell’infrastruttura informatica preesistente.
Poiché l’indicazione dell’amministratore di sistema e la tenuta dei file di log costituiscono misure minime di sicurezza, in base alla nuova versione del d. lgs. 196/2003, così come modificato dal d.l. 207/2008, convertito in legge del 27.2.2009, n. 14, la loro mancata adozione determina tre sanzioni:
Qualora poi si propenda per la tesi in base alla quale il provvedimento del Garante del 27 novembre del 2008, non sia da annoverare tra le misure minime di sicurezza, ma sia una prescrizione di misura necessaria ai sensi dell’art. 154 d. lgs. 196/2003, allora la sanzione amministrativa di riferimento sarà da rinvenirsi nell’art. 162, c. 2-ter, ove il pagamento è della somma da 30.000 a 180.000 euro.
